1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.